Falliscono per ripercussione le società socie della supersocietà di fatto
La Cassazione, nell’ordinanza n. 31999/2022, ha ribadito che una società di capitali può partecipare a una società di fatto, apparente o occulta, anche sulla base di comportamenti concludenti (o facta concludentia), dando così luogo alla c.d. supersocietà di fatto.
In particolare, una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica e una società di capitali (o tra società di capitali) ha operato anche per facta concludentia sul piano societario, secondo i consolidati tratti dell’esercizio in comune dell’attività economica – ovvero con esistenza di fondi comuni, effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e con l’assunzione ed esteriorizzazione del vincolo anche verso i terzi – ne deriva, in via “discendente”, dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti.
Circostanza che determina il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento: diretta, al soggetto collettivo e, per ripercussione, ai suoi soci, ai sensi dell’art. 147 del RD 267/42.
A ogni modo, l’esistenza di tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito. Comune intento che deve essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all’esistenza della supersocietà di fatto.
Simile circostanza – in pratica – può risultare indice di esistenza di una holding di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (ex art. 2497 c.c.) e che può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l’insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati.
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