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Rateazioni dei contributi ex INPGI nel rispetto del Regolamento INPS

/ REDAZIONE

Martedì, 1 novembre 2022

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Con il messaggio n. 3922, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento alla rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa maturati nella Gestione ex INPGI fino al 30 giugno 2022, fornendo istruzioni in merito alle domande presentate a decorrere dal 1° luglio 2022.

Si ricorda infatti che con effetto dal 1° luglio scorso, l’art. 1 comma 103 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha disposto il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI), limitatamente alla Gestione sostitutiva. Con riguardo alla definizione/gestione delle domande di rateazione (art. 2 comma 11 del DL 338/89) presentate a decorrere dal 1° luglio 2022, nel messaggio in questione si precisa che le istanze di pagamento in forma dilazionata saranno gestite nel rispetto del “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” approvato con le determinazioni presidenziali dell’INPS nel 2012 e nel 2013, e dovranno comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dal medesimo INPS, ivi inclusa la Gestione INPGI fino al 30 giugno 2022.

Tali domande vanno presentate in modalità telematica attraverso i servizi del sito www.inps.it, allegando il modello “SC18” laddove il debitore risulti titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato la domanda di rateazione. Si fa presente che il predetto modello è stato integrato per consentire la compilazione del “Campo Posizione contributiva INPGI”.

Le istanze presentate con altre modalità o direttamente all’INPGI saranno respinte e il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio telematico dell’INPS.

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