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Per il bonus investimenti rileva il test di funzionamento

/ REDAZIONE

Martedì, 1 novembre 2022

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Relativamente all’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento, determinante per “incardinare” il bene nella corretta disciplina agevolativa, con la risposta a interpello n. 537 di ieri l’Agenzia delle Entrate, al di là del nomen utilizzato dalle parti negli atti, ha affermato che nel caso di specie il costo, ai fini agevolativi, si considera “sostenuto” già alla conclusione del procedimento relativo al “test di funzionamento” (“Preliminary” Acceptance Test) – allo scopo di verificare, dopo la consegna del bene, la rispondenza del macchinario ai requisiti tecnici concordati con il cliente e il buon esito del funzionamento – e alla contestuale sottoscrizione del PAC (“Preliminary” Acceptance Certificate).

Alla luce di quanto rappresentato, il successivo test di “perfezionamento” (“Final Acceptance Certificate” o “FAC”) sembra non costituire un test decisivo ai fini della “certezza” del sostenimento del costo, ma risponde ad una esigenza di garanzia rispetto ad eventuali anomalie di lieve entità non individuate all’atto del “test di funzionamento”.

Resta comunque fermo che per individuare la disciplina agevolativa applicabile occorre tenere conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene.
Nel caso di specie, posto che  “prenotazione” dell’investimento è avvenuta nel 2020 e l’accettazione del bene attraverso la sottoscrizione del PAC (“effettuazione” dell’investimento) è avvenuta entro il primo semestre del 2021, risulta applicabile la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1 commi 184-197 della L. 160/2019.

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