Realizzo controllato anche per il conferente non residente
In caso di rilevanza fiscale dell’operazione in Italia è comunque possibile beneficiare della c.d. «neutralità indotta»
L’art. 177 comma 2 del TUIR disciplina i c.d. scambi di partecipazioni mediante conferimento.
Questa tipologia operazione si caratterizza per la partecipazione di tre soggetti:
- la “società scambiata”, ossia la società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento nella “società acquirente”;
- la “società acquirente”, ossia la società cui vengono conferite le partecipazioni della società scambiata;
- i “soci della scambiata”, ossia i soci che effettuano il conferimento delle partecipazioni.
Per determinare la plusvalenza realizzata dal soggetto che conferisce una partecipazione che consente di ottenere il controllo di diritto (art. 2359 comma 1 n. 1) c.c.) da parte della conferitaria, l’art. 177 comma 2 del TUIR offre la possibilità
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