Compensi da sindaco esclusi dall’IRAP dello studio associato solo se scindibili
Ai fini probatori non utilizzabili le Certificazioni Uniche rilasciate dalle società «clienti»
Con l’ordinanza n. 32272 pubblicata ieri, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema dell’assoggettamento, o meno, a IRAP dei compensi per l’attività di componenti di collegi sindacali svolta dai professionisti associati e corrisposti allo studio professionale.
Innanzitutto, i giudici di legittimità affermano che, per ottenere l’esclusione da IRAP dei predetti compensi, occorre dimostrare che l’attività individualmente svolta dagli associati è “funzionalmente scollegata” da quella dello studio professionale. Nel caso di specie, in assenza di tale prova, il rimborso d’imposta è stato negato.
Il principio affermato dalla pronuncia in esame ribadisce quello espresso dall’ordinanza n. 13129/2019, che aveva concesso il rimborso sostenendo
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