Cassazione legittimata a imputare le spese sull’istante il fallimento con colpa
Domanda di fallimento del debitore principale solo dopo il pagamento del fideiussore
La Cassazione, in sede di accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che rigetta il reclamo proposto contro la dichiarazione di fallimento, può direttamente revocare tale dichiarazione e così provvedere, a norma dell’art. 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia, sull’imputabilità dell’apertura della procedura ai fini dell’addebito delle spese, qualora non si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo in caso contrario rinviare al giudice di merito.
Il principio è stato enunciato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 32533 depositata ieri.
L’art. 366 del DLgs. 14/2019, in vigore dal 16 marzo 2019 (art. 389 comma 2 del DLgs. 14/2019), ha modificato l’art. 147 del Testo unico in materia di spese
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