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Bonus investimenti pubblicitari escluso per gli intermediari

/ REDAZIONE

Sabato, 5 novembre 2022

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Con la risposta a interpello n. 548 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nell’ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL n. 50/2017 è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute.
Resta, dunque, in ogni caso escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.

A tal fine, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separata indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.

Resta fermo che, in ogni caso, l’agevolazione in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti di cui al citato art. 57-bis del DL n. 50/2017.

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