Effetti remissori della transazione fiscale solo per la consolidata
Permangono i dubbi sulla continuazione del giudizio per i litisconsorti
Gli effetti remissori della transazione fiscale, conclusa nell’ambito del concordato preventivo omologato ai sensi dell’art. 182-ter comma 5 del RD 267/42, si producono solo in capo alla società debitrice consolidata e non si estendono anche alla società consolidante, coobbligata in solido.
Pertanto, nel processo d’impugnazione coltivato da entrambe le società avverso gli avvisi di accertamento, la cessazione della materia del contendere, derivante dalla cristallizzazione del debito tributario, può essere dichiarata soltanto con riguardo alla società protagonista della definizione concordataria, non potendosi estinguere il giudizio anche nei confronti della società consolidante litisconsorte.
Tanto dispone l’ordinanza della Cassazione n. 31079/2022, che esamina il caso ...
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