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Occultamento e distruzione di documenti contabili di nuovo all’esame della Cassazione

/ REDAZIONE

Martedì, 15 novembre 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 42913/2022, ha stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia l’omessa tenuta delle scritture contabili, essendo necessario un quid pluris a contenuto commissivo e consistente nell’occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta sia obbligatoria per legge.
Nel caso delle fattura, ad esempio, poiché deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.

Ai fini della integrazione del reato in questione, peraltro, non deve sussistere l’assoluta impossibilità, ma un elevato grado di difficoltà, nel ricostruire il reale volume degli affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna dell’azienda, non potendo il reato ritenersi escluso dalla circostanza che alla determinazione dei volumi si sia potuti addivenire tramite l’acquisizione presso terzi della documentazione mancante.

Con particolare riguardo alla condotta di occultamento, poi, è da sottolineare come essa consista nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento in modo da non consentire la ricostruzione del volume dei redditi o degli affari.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, infine, si evidenzia come esso sia integrato dal dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, o di consentire l’evasione fiscale di terzi, essendo irrilevanti, per contro, l’interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l’agente a commettere il reato.

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