Inversione contabile per il subappalto in mancanza di contratto scritto
Con l’ordinanza n. 33702 depositata ieri, 16 novembre 2022, la Corte di Cassazione ammette il reverse charge, ex art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72, per le operazioni oggetto di subappalto in difetto della conclusione in forma scritta del contratto.
Richiamando la giurisprudenza ormai consolidata (cfr., per tutte, Cass. nn. 22616/2009 e 16530/2016), si ricorda che il contratto d’appalto “non è soggetto a rigore di forme”, tant’ è che la sua stipulazione non esige la forma scritta per la validità, potendo essere perfezionato anche per facta concludentia.
Dato che il subappalto è un contratto derivato, mediante il quale l’appaltatore incarica un terzo, il subappaltatore, di eseguire in tutto o in parte l’opera o il servizio che ha assunto, a esso è applicabile la stessa disciplina del contratto base, non diversamente da quanto avviene negli altri subcontratti (es. subcomodato, sublocazione).
Ne discende che anche tale tipologia contrattuale deve ritenersi a forma libera, non ostando in senso contrario la necessità, imposta dall’art. 1656 c.c., dell’autorizzazione – o della successiva adesione – da parte del committente. Quest’ultima produce, infatti, il solo effetto di legittimare il ricorso dell’appaltatore alla detta modalità di esecuzione della prestazione, ma non instaura alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore.
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