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Inversione contabile per il subappalto in mancanza di contratto scritto

/ REDAZIONE

Giovedì, 17 novembre 2022

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Con l’ordinanza n. 33702 depositata ieri, 16 novembre 2022, la Corte di Cassazione ammette il reverse charge, ex art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72, per le operazioni oggetto di subappalto in difetto della conclusione in forma scritta del contratto.
Richiamando la giurisprudenza ormai consolidata (cfr., per tutte, Cass. nn. 22616/2009 e 16530/2016), si ricorda che il contratto d’appalto “non è soggetto a rigore di forme”, tant’ è che la sua stipulazione non esige la forma scritta per la validità, potendo essere perfezionato anche per facta concludentia.

Dato che il subappalto è un contratto derivato, mediante il quale l’appaltatore incarica un terzo, il subappaltatore, di eseguire in tutto o in parte l’opera o il servizio che ha assunto, a esso è applicabile la stessa disciplina del contratto base, non diversamente da quanto avviene negli altri subcontratti (es. subcomodato, sublocazione).

Ne discende che anche tale tipologia contrattuale deve ritenersi a forma libera, non ostando in senso contrario la necessità, imposta dall’art. 1656 c.c., dell’autorizzazione – o della successiva adesione – da parte del committente. Quest’ultima produce, infatti, il solo effetto di legittimare il ricorso dell’appaltatore alla detta modalità di esecuzione della prestazione, ma non instaura alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore.

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