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La buona fede del cessionario non preclude il sequestro dei crediti d’imposta

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 novembre 2022

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La Corte di Cassazione è stata di nuovo chiamata a pronunciarsi sul sequestro impeditivo nei confronti del cessionario di crediti di imposta inesistenti derivanti dai “bonus facciate” previsto dal DL 34/2020.

Come già nella sentenza n. 40867/2022, la pronuncia n. 44647 depositata ieri rileva che la buona fede del cessionario non preclude il sequestro di tali crediti (nel caso di specie il cessionario era anche persona offesa del reato di truffa ex art. 640 c.p.).

In caso contrario, si verificherebbe un inammissibile scollamento tra il presupposto per l’insorgenza del credito e il credito stesso: quest’ultimo, frutto di false fatturazioni, sarebbe azionabile e liberamente circolabile (ovvero potrebbe essere portato in compensazione) pur in assenza del primo.

Viene, infatti, specificato che il sequestro preventivo di tipo impeditivo implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso.

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