Una tantum di 200 euro anche ai titolari di mobilità in deroga
Con il messaggio n. 4231 di ieri, l’INPS ha precisato che l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 32 comma 9 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”), prevista in favore dei titolari di NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, è riconosciuta anche in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità.
Nonostante la norma non includa espressamente tali categorie di soggetti tra i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, per l’INPS – dietro parere del Ministero del Lavoro – l’art. 32 comma 9 può essere interpretato in maniera estensiva, includendo, per analogia, anche i percettori, nel mese di giugno 2022, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità.
Operativamente, ai suddetti soggetti verrà riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato, l’indennità una tantum di 200 euro, con pagamento nel mese di dicembre 2022.
Il messaggio in commento riprende in sostanza quanto già specificato solamente alcuni giorni fa con la circ. n. 127/2022 relativa all’indennità una tantum di 150 euro per le categorie individuate dall’art. 19 del DL 144/2022. All’interno di quest’ultimo documento di prassi, infatti, l’Istituto aveva specificato che l’indennità di 150 euro ex art. 19 comma 9 è riconosciuta anche in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità (si veda “Domanda per l’una tantum di 150 euro entro il 31 gennaio 2023” del 17 novembre 2022).