Esenzione per Casse e Fondi pensione non applicabile alle partecipazioni nella Banca d’Italia
Con la risposta interpello n. 572, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del regime di non imponibilità dei redditi derivanti dai c.d. “investimenti qualificati” posti in essere dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione (art. 1 commi 88-96 della L. 232/2016) in caso di partecipazioni possedute nella Banca d’Italia.
Tale agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti dagli investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all’imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del DLgs. 252/2005.
Le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono destinare “somme fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente” agli investimenti qualificati individuati dalla L. 232/2016, nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).
In merito agli investimenti qualificati, si osserva che la lett. a) del comma 89 dell’art. 1 della L. 232/2016 richiama la nozione di “azioni o quote di imprese”.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, considerando la disciplina statutaria vigente e la sua peculiare natura, la Banca d’Italia non risulta essere inclusa tra gli enti tenuti all’iscrizione presso il Registro delle imprese e non è soggetta tout court alle norme proprie degli imprenditori commerciali.
Tale circostanza assume rilievo in relazione alle finalità del regime agevolativo in esame che si pone l’obiettivo di convogliare le risorse a favore di “imprese” che operano nella c.d. “economia reale”.
Considerato, quindi, che la nozione di “impresa” deve essere interpretata sulla base del contesto in cui la singola disposizione si applica, si ritiene che l’investimento operato dal Fondo pensione nel caso di specie non costituisca un investimento qualificato ai sensi della norma agevolativa prevista dall’art. 1 comma 89 della L. 232/2016.
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