Trasferimento fraudolento di valori solo in relazione ai reati elencati
La Cassazione, nella sentenza n. 44652/2022, in relazione alla fattispecie di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), ha precisato che:
- è un reato a forma libera che si concretizza nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.);
- per la sussistenza del reato tutti i concorrenti devono agire con il dolo specifico richiesto dall’art. 512-bis c.p., per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità. Tale finalizzazione può avere ad oggetto solo i reati specificamente indicati e non anche altri. Ciò in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, nei casi in cui una disposizione ricolleghi determinati effetti giuridici sfavorevoli alla commissione di reati specificamente indicati mediante l’elenco degli articoli di legge che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve ritenersi che essi si producono esclusivamente per le fattispecie richiamate;
- è un reato di pericolo, ragione per cui la valutazione di pericolosità deve essere compiuta ex ante, su base parziale, vale a dire alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale.
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