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Domenica, 3 dicembre 2023

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La detrazione IVA trova il limite del divieto di frode

/ REDAZIONE

Venerdì, 25 novembre 2022

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Nella sentenza pubblicata ieri, in merito alla causa C-596/21, la Corte di Giustizia Ue ha sancito che, in una catena di cessioni, al secondo acquirente di un bene può essere negato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, qualora sia dimostrato che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’esistenza di un’evasione dell’imposta commessa dal venditore iniziale all’atto della prima vendita, anche se il primo acquirente era, a sua volta, a conoscenza dell’evasione.

Inoltre, il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere integralmente negato al secondo acquirente di un bene che, in una fase precedente all’acquisto, sia stato oggetto di un’operazione fraudolenta relativa soltanto a una parte dell’IVA che lo Stato ha diritto di riscuotere, se il predetto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto era collegato a un’evasione.

Le interpretazioni sopra riportate riguardano gli artt. 167 e 168 della direttiva 2006/112/Ce, letti alla luce del principio del divieto di frode, e sono state espresse con riguardo a una catena di cessioni relative a un autoveicolo usato. La Corte di Giustizia Ue ha ribadito il principio secondo cui il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere negato non solo quando il soggetto passivo ha commesso un’evasione, ma anche qualora si dimostri che lo stesso sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto dei beni e servizi, partecipava a un’operazione rientrante in un’evasione dell’IVA.

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