Riciclaggio anche se con i proventi illeciti si rileva uno studio professionale
La Cassazione, nella sentenza n. 46538/2022, ha stabilito che le operazioni di trasferimento e sostituzione di somme di provenienza illecita sono dotate di idoneità dissimulatoria – e sono, quindi, rilevanti ai fini del reato di riciclaggio – quando tempestivamente convogliate a terzi al fine di rilevare uno studio professionale operante in attività coerente con le qualifiche professionali dei prevenuti.
La dissimulazione della provenienza illecita di beni e denaro, infatti, costituisce un connotato intrinseco laddove le condotte di trasferimento o sostituzione involgano operazioni finanziarie o investimenti che coinvolgano terzi allontanando la provvista illecita dall’originario percettore, a prescindere dalla possibilità di ricostruire ex post, in sede investigativa, la filiera.
Il criterio da seguire per individuare la condotta dissimulatoria è quello dell’idoneità ex ante – sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione – a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che possa presentare rilievo il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti.
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