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Per la sottrazione fraudolenta basta il pericolo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 14 dicembre 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 46685/2022, ha sottolineato come la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex art. 11 del DLgs. 74/2000) presenti natura di reato di pericolo. Ciò nel senso che rileva la semplice idoneità della condotta a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria, sicché, ai fini della consumazione del reato, ben può farsi riferimento – in una logica di evidente anticipazione della soglia del disvalore penale, strettamente legata al mero pericolo – al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del Fisco.

Esso, peraltro, può presentarsi anche come reato eventualmente permanente ove la condotta si realizzi attraverso più atti fraudolenti; in questa prospettiva è comunque possibile individuare adempimenti conseguenti e accessori alla condotta fraudolenta, come tali insuscettibili di essere caratterizzati da simulazione o artificiosità.

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l’alienazione è “simulata” – ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale – quando il programma contrattuale, deliberatamente, non corrisponda, in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa), alla effettiva volontà dei contraenti. Di conseguenza, ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile “atto fraudolento” idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque a ostacolare l’azione di recupero del bene da parte dell’Erario.
In particolare, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato – e oggettivamente idonei a eludere l’esecuzione esattoriale – hanno natura fraudolenta quando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione.

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