Omessa dichiarazione IVA solo con costi documentati e con dolo eventuale
La Cassazione, nella sentenza n. 47051/2022, in relazione al reato di omessa dichiarazione IVA (art. 5 del DLgs. 74/2000), ha stabilito che la determinazione della base imponibile e della relativa imposta evasa deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l’eventuale sussistenza di costi non documentati, perché l’IVA è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali (cfr. Cass. n. 53980/2018).
Per la Corte, poi, il superamento della soglia di punibilità può essere oggetto di dolo eventuale. La concreta accettazione del rischio di realizzare tale superamento può desumersi da un comportamento di evasione totale protratto per diverse annualità e relativo a un volume di affari significativo.
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