Assetti adeguati per intercettare la crisi
In difetto l’attività potrebbe considerarsi illecita, poiché paragonabile a quella condotta con un patrimonio negativo
Nel RD 267/42 non era contenuta alcuna definizione di crisi e, dopo la riforma del 2005/2007, l’art. 160 si limitava a precisare che per “stato di crisi” doveva intendersi anche quello di insolvenza, instaurando così un rapporto di genere a specie (la crisi è un insieme ampio, al cui interno si posiziona il sottoinsieme dell’insolvenza).
Nella versione iniziale del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi, o CCII), la crisi veniva definita come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Con il DLgs. 147/2020 (“primo correttivo” al CCII) in tale definizione veniva ...
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