Prescrizione interrotta con la domanda di dilazione dei ruoli
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37389 depositata ieri, ribadisce che mediante la domanda di dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 il contribuente interrompe la prescrizione, avendo in questo modo riconosciuto il diritto altrui.
Non possiamo che esternare un profondo disappunto in merito a una siffatta conclusione: la domanda di dilazione dei ruoli, per sua natura genetica, si presenta in una fase procedimentale in cui il contribuente è soggetto a misure cautelari o esecutive. Può subire il fermo dell’auto o il pignoramento del conto corrente.
La domanda è una scelta obbligata, infatti se viene accolta alcuna misura cautelare oppure esecutiva può essere adottata e, in caso di vittoria nel contenzioso, le somme vanno restituite. In giurisprudenza sembra che tale domanda sia confusa con altre dilazioni presenti nel sistema ma in fasi antecedenti al ruolo o comunque alla trasmissione del carico, come ad esempio la dilazione degli avvisi bonari.
A ogni modo, nel contesto attuale il problema è stato risolto dal legislatore.
L’art. 19 del DPR 602/73, come modificato dall’art. 13-decies del DL 137/2020, prevede che, dal momento di presentazione della domanda di dilazione e sino all’eventuale rigetto o all’eventuale decadenza, i termini di prescrizione siano sospesi. Ciò opera dalle istanze presentate dal 30 novembre 2020.
Viene a tutti gli effetti meno la tesi dell’interruzione.
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