Prededucibili le somme destinate alla definizione agevolata
Possibile un accordo ex lege che potrebbe incentivare il ricorso alla composizione negoziata
L’art. 1 commi da 231 a 252 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) attribuisce al debitore la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La definizione può estendersi anche alle somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2017 benché ricomprese in precedenti adesioni di rottamazione o al “saldo e stralcio” ex art. 1 comma 184 ss. della L. 145/2018.
In particolare, attraverso la manifestazione di volontà resa entro il 30 aprile 2023, e modificabile sino a quella data (art. 1 commi 235 e 237), il contribuente potrà accedere alla definizione estinguendo i propri debiti con il solo pagamento della quota capitale, oltre le somme a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41