Compenso del liquidatore giudiziale dimissionario solo al termine del concordato
Possibile procedere alla liquidazione soltanto di acconti
L’art. 182 comma 2 del RD 267/42 stabilisce che “si applicano ai liquidatori gli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili”.
L’art. 39 del RD 267/42, con riferimento al compenso del curatore, prevede al comma 2 che la liquidazione del compenso sia “fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato”, disponendo, inoltre, che “se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti”.
Secondo la Corte di Cassazione 22 dicembre 2022 n. 37568, la prima regola che si ricava da questo complesso di norme – indicata espressamente per il fallimento e applicabile ...
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