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Dichiarazione del fruito entro il 27 gennaio per le domande già presentate al FIS

/ REDAZIONE

Giovedì, 29 dicembre 2022

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Con il messaggio n. 4653 di ieri, l’INPS ha fornito nuove indicazioni sia sul riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà ex artt. 26 e 40 del DLgs. 148/2015, sia sulle nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi in argomento.

Con riguardo al primo punto, l’Istituto di previdenza ricorda che la circ. n. 58/2009 ha previsto per la CIGO il computo giornaliero delle settimane di sospensione effettivamente fruite e che tale criterio sia applicabile all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà/FIS. Pertanto, con il messaggio in commento viene precisato che, se il datore di lavoro ha completato le settimane autorizzate e deve presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, può inviare mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” un file che consenta di dichiarare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative all’unità produttiva per la quale intende presentare domanda.

In relazione alle domande già inviate, la trasmissione del file dovrà essere effettuata con la massima tempestività e comunque entro il 27 gennaio 2023 (in caso di mancata trasmissione, l’Istituto continuerà a considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti).

Relativamente al secondo punto, l’INPS precisa che:
- fino al 28 febbraio 2023 i datori di lavoro potranno allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file .csv nel formato conforme all’allegato n. 3 della circ. n. 197/2015;
- dal 1° marzo 2023 il formato .csv di cui all’allegato n. 3 della circ. n. 197/2015 non potrà più essere utilizzato.

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