Pensioni AVS e LPP svizzere con imposta sostitutiva del 5%
La L. 197/2022 ha introdotto l’applicazione dell’imposta sostitutiva anche se le rendite sono incassate senza ricorrere a un intermediario italiano
L’art. 1 comma 77 della L. 197/2022 ha introdotto l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle somme ovunque corrisposte in Italia da parte dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), e quindi anche senza che intermediari residenti intervengano sul loro pagamento.
Il sistema previdenziale svizzero si basa sul c.d. “sistema dei tre pilastri”:
- il primo pilastro, che garantisce il minimo essenziale nella vecchiaia e in caso di decesso dell’assicurato (AVS), nonché di perdita di guadagno in seguito a invalidità (AI) è obbligatorio e comprende anche l’indennità di perdita di guadagno (IPG) e l’assicurazione ...
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