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LAVORO & PREVIDENZA

La trasformazione in part time segue il contratto collettivo se di maggior favore

Per il Tribunale di Bari il contratto collettivo può prevedere un’autonoma e ulteriore ipotesi in relazione all’accudimento dei figli

/ Giada GIANOLA

Mercoledì, 18 gennaio 2023

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Recentemente il Tribunale di Bari, pronunciandosi con la sentenza del 20 dicembre 2022 sulla possibilità della lavoratrice di ottenere la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale per accudire i figli, ha affermato la prevalenza della normativa di maggior favore contenuta nel contratto collettivo applicato al rapporto rispetto a quella contenuta nel DLgs. 81/2015.

Tale decreto, all’art. 8 comma 7, prevede la possibilità da parte della lavoratrice o del lavoratore che fruisca del congedo parentale ai sensi dell’art. 32 e seguenti del DLgs. 151/2001 (Capo V) di domandare la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale. Tale possibilità è spendibile per una sola volta e la trasformazione del rapporto a tempo parziale può avvenire in luogo del congedo

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