Nessuna preclusione per i documenti esibiti nel rispetto del termine concordato
Il principio di diritto è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione
Con la sentenza depositata ieri, 13 gennaio 2023 n. 957, la Corte di Cassazione, riguardo a un caso in cui l’Ufficio aveva contestato la preclusione probatoria per mancata esibizione dei documenti, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “se il termine concesso al contribuente per la produzione documentale di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione all’epoca vigente), viene prorogato su accordo delle parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario, senza alcuna necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al quinto comma dell’art. 32 citato (allegazione dei documenti al ricorso introduttivo e contestuale dichiarazione di mancato adempimento per causa non imputabile);
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