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Trasformazione delle DTA anche in presenza di note di variazione IVA

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 gennaio 2023

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È possibile beneficiare della trasformazione in crediti di imposta delle DTA riferibili alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE, ancora nella disponibilità della società, a fronte della cessione di crediti deteriorati (art. 44-bis del DL 34/2019), a prescindere dalla circostanza che il cedente abbia mantenuto il diritto a emettere note di variazione IVA per mantenere il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 38 di ieri, 17 gennaio 2023.

Si ricorda che l’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, nella formulazione valevole per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, disponeva che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

Ove tale norma trovi applicazione, ad avviso dell’Agenzia, la cessione dei crediti nei confronti di soggetti in procedura concorsuale, effettuata entro il 31 dicembre 2021, e nella specie dopo la sentenza dichiarativa di fallimento o di altra procedura concorsuale, consente di fruire dell’agevolazione di cui all’art. 44-bis del DL 34/2019; è irrilevante, a tal fine, il fatto che il cedente abbia mantenuto il diritto a emettere note di variazione per recuperare in detrazione l’IVA, originariamente addebitata in fattura e versata all’erario, ma non riscossa a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose.

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