Per il contributo «perequativo» non rileva l’uscita del socio dallo studio associato
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 45 di ieri, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del contributo a fondo perduto “perequativo” di cui all’art. 1 commi 16-27 del DL 73/2021 nel caso di uno studio associato di professionisti che presenti una variazione dei soci nel corso del 2020, con fuoriuscita di un socio.
Il quadro normativo non prevede che la fattispecie delineata possa assumere rilievo ai fini della fruizione e della quantificazione del contributo a fondo perduto in parola, limitandosi la norma a stabilire che il contributo è subordinato al “peggioramento del risultato economico d’esercizio” a prescindere dal motivo per il quale si verificato tale peggioramento.
Ai fini del calcolo del contributo perequativo, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto, occorre quindi fare riferimento ai propri dati contabili e fiscali, così come previsti dalla citata disciplina, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei compensi per l’accesso al contributo, che dovrà avvenire considerando i compensi 2019 dell’associazione, che per quanto concerne la determinazione del peggioramento del risultato economico dell’anno di imposta 2020 rispetto al 2019, da effettuare facendo riferimento ai dati indicati nel rigo RE21 del modello REDDITI SP, anno di imposta 2019 e 2020.
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