Autoriciclabile il profitto della distrazione fallimentare
La Cassazione, nella sentenza n. 1375/2023, ha ribadito che il trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative integra la condotta di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.) quando sussista un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (cfr. Cass. n. 38919/2019).
In particolare, l’attitudine dissimulatoria è configurabile quando, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso intestazione a un terzo, persona fisica o società (di persone o capitali).
Ciò in quanto, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata, ma richiede la ricerca e l’individuazione del successivo trasferimento (cfr. Cass. n. 16059/2020).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941