Tassata anche in Italia la pensione per sicurezza sociale pagata al residente francese
Con la risposta a interpello n. 52/2023, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’orientamento già espresso nel principio di diritto n. 2 del 6 luglio 2022 secondo cui, in virtù dell’art. 18 paragrafo 2 della Convenzione Italia-Francia, sono imponibili anche in Italia le pensioni pagate a un residente francese in relazione a un ex impiego privato in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato italiano (nella fattispecie, si tratta di una pensione professionale).
Lo Stato italiano ha, quindi, potere di trattenere alla fonte l’IRPEF e le addizionali locali, che il residente francese può poi scomputare dalle imposte dovute nel proprio Stato di residenza.
Ove l’istituto previdenziale italiano abbia omesso, come nel caso considerato, le trattenute alla fonte in alcune annualità pregresse e non provveda a regolarizzare la propria posizione, è il pensionato non residente a supplire all’inadempimento che si protrae, mediante la presentazione delle dichiarazioni italiane per le quali non siano decorsi i termini per l’accertamento previsti dall’art. 43 del DPR 600/73; non sono dovute sanzioni in ragione della condotta incolpevole del contribuente medesimo.
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