Contributi per la mobilità sostenibile da tassare secondo le regole ordinarie
Con la risposta interpello n. 59, pubblicata ieri, 17 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contributi concessi nell’ambito del programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), istituito per il periodo 1° gennaio 2014-31 dicembre 2020 con il regolamento Ue 11 dicembre 2013 n. 1293 (nel caso di specie, il progetto in relazione al quale era stato concesso il contributo era volto ad incentivare, all’interno del trasporto pubblico locale, una mobilità urbana più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico), concorrono alla determinazione del reddito, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, in applicazione delle regole ordinarie.
In particolare, a tali contributi (anche se erogati, come nel caso di specie, nell’ambito del trasporto pubblico locale) non può applicarsi l’art. 3 del DL n. 833/86 (che prevede la detassazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei contributi percepiti dalle aziende esercenti il trasporto pubblico locale che erano precedentemente erogati dal Fondo nazionale Trasporti), in quanto non sono ricompresi tra quelli espressamente previsti dalla norma citata.
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