Imposta al 20% per le stabili organizzazioni di società estere che optano per il regime delle SIIQ
Con la risposta n. 60, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità da parte di una società immobiliare europea di effettuare un investimento immobiliare in Italia tramite una stabile organizzazione che opti per il regime fiscale SIIQ.
Il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) offre la possibilità di adottare un sistema di tassazione in cui l’utile derivante da locazione immobiliare è esentato da imposizione sia ai fini IRES che IRAP nei confronti della stessa SIIQ (c.d. “gestione esente”).
L’utile prodotto nell’ambito della gestione esente viene assoggettato integralmente a tassazione, all’atto della distribuzione, esclusivamente in capo ai soggetti partecipanti, diversi dalle SIIQ, mediante l’applicazione di una ritenuta operata a titolo di acconto in capo ai soggetti imprenditori e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.
Con riferimento al caso di specie, si applica una normativa specifica sancita dall’art. 1 comma 141-bis della L. 296/2006, secondo il quale il regime fiscale SIIQ può essere applicato anche dai soggetti non residenti appartenenti all’Ue e al See con riferimento alle stabili organizzazioni che esercitano in via prevalente l’attività di locazione immobiliare.
In questo caso, dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime speciale, il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota del 20%.
Basandosi sul tenore letterale della norma, l’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità per la società non residente di applicare un’imposta sostitutiva con aliquota pari a quella prevista per la ritenuta sui dividendi dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia e lo Stato estero.
Non è stata, quindi, accolta l’osservazione del soggetto istante secondo il quale la norma si pone in contrasto con il principio di libera circolare di capitali sancito dal TFUE.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941