Postergati anche i finanziamenti del socio di maggioranza di spa
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10406/2021, ha ribadito che l’art. 2467 c.c., in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci di srl, può trovare applicazione (in via transtipica o, secondo altri, analogica) anche al finanziamento dell’azionista, qualora le condizioni della spa gli siano in concreto note per lo specifico assetto dell’ente o per il fatto di assumere in concreto, nella struttura organizzativa e amministrativa della società, una posizione assimilabile a quella del socio di una srl (cfr. Cass. n. 16291/2018).
È indubbio, quindi, che tale circostanza sussista quando, nonostante l’apparente ampiezza della compagine azionaria (circa 100 soci), la società/socia, al 77%, finanziatrice detenga tutti i poteri, anche decisionali, esprimendo sia l’organo amministrativo che quello di controllo, e tutte le informazioni che in una srl avrebbe avuto un socio (e anzi un socio amministratore).
Si precisa, inoltre, che tra i finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” ben può rientrare anche il pagamento di un debito della società, tanto più allorché esso, e il debito verso il socio solvente che ne consegue, siano sorti con l’intento espresso di sostenere finanziariamente la società.
Ai fini della postergazione, infine, rileva il fatto che l’erogazione del finanziamento e la richiesta di restituzione avvengano in presenza di una situazione di crisi della società.
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