Rilevanza reddituale di indennità conseguite in periodi d’imposta successivi a eventi dannosi
Le indennità risarcitorie percepite a seguito di calamità naturali che hanno causato danni a impianti produttivi, magazzini e uffici amministrativi, se conseguite in un periodo d’imposta successivo a quello dell’evento dannoso, rilevano per l’intero importo ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, a meno che non ci sia una norma ad hoc che ne disponga l’esenzione o la non concorrenza a reddito. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 80 di ieri, 18 gennaio.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria precisa che, nel caso di sopravvenienza attiva per effetto del conseguimento di indennità di cui all’art. 88 comma 2 del TUIR in un periodo d’imposta successivo a quello dell’evento dannoso, per un importo superiore a quello che, con riferimento al bene strumentale danneggiato, ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, all’eccedenza si applica il medesimo trattamento fiscale previsto per le plusvalenze dall’art. 86 comma 4 del TUIR.
Fermo restando la rilevanza reddituale dell’evento, è quindi possibile rateizzare la differenza tra l’ammontare dell’indennità conseguita e il costo fiscalmente riconosciuto del bene danneggiato. Pertanto, nel caso in cui il costo fiscalmente riconosciuto del bene sia pari a zero, l’intera indennità conseguita concorre alla formazione del reddito potendo fruire della rateizzazione ai sensi dell’art. 86 comma 4 del TUIR.
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