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Split year solo se entrambi gli Stati hanno titolo per considerare residente la persona

/ REDAZIONE

Giovedì, 19 gennaio 2023

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Con la risposta a interpello n. 73 di ieri, 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in virtù della clausola di split year contenuta nell’art. 4 § 4 della Convenzione Italia-Svizzera, la persona emigrata in Svizzera il 1° giugno di un determinato anno è considerata residente in Italia sino a tale data e residente in Svizzera dal giorno successivo.

La clausola di split year dovrebbe trovare applicazione solo quando entrambi gli Stati abbiano titolo a considerare la persona quale un proprio residente.

Nel caso in esame, questa condizione risulterebbe verificata per l’Italia in virtù del fatto che la persona, pur se emigrata fisicamente prima della metà dell’anno solare, si è iscritta all’AIRE solo nell’agosto dello stesso anno, per cui risulterebbe iscritta nell’Anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta (soddisfacendo quindi uno dei requisiti previsti dall’art. 2 del TUIR per essere considerata residente in Italia ai sensi della normativa interna).

Il frazionamento dell’anno ai fini della residenza retroagirebbe, tuttavia, al 1° giugno, posto che la Convenzione fissa quale data spartiacque quella del trasferimento del domicilio.

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