Detraibili in Italia anche le imposte estere da conguaglio
La risposta a interpello n. 97 di ieri, 19 gennaio 2023, conferma che sono detraibili ai sensi dell’art. 165 del TUIR le imposte pagate all’estero a titolo definitivo entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito estero.
Nel caso esaminato, a fronte di imposte pagate all’estero per una prestazione lavorativa svolta per gli ultimi mesi dell’anno 1 (trattenute nei periodi di paga dal datore di lavoro), il dipendente ha subito un conguaglio a debito, effettuato nel marzo dell’anno 2 con ulteriori trattenute a suo carico.
Tali imposte di conguaglio, ritenute definitive in virtù del fatto che la legislazione dello Stato estero non prevede l’obbligo di dichiarazione per i titolari di soli redditi di lavoro dipendente, possono quindi essere detratte nella dichiarazione italiana riferita all’anno 1, unitamente a quelle trattenute dal datore di lavoro nelle mensilità dell’anno 1 medesimo.
Ove le imposte a debito trattenute in sede di conguaglio non siano state detratte nella dichiarazione italiana, la persona ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore.
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