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MLBO con fusione inversa senza riporto di perdite e interessi se non si trasferisce il controllo della target

/ REDAZIONE

Venerdì, 20 gennaio 2023

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 84, pubblicata ieri, non ha riconosciuto la disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, degli interessi passivi e dell’ACE ex art. 172 comma 7 del TUIR, con riferimento a una fusione inversa derivante da un’acquisizione con indebitamento (MLBO).

Nell’ambito delle operazioni di MLBO, la società veicolo generalmente non supera i limiti imposti dalla disposizione in commento, essendo neocostituita.
Tuttavia, secondo i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2016, se si dimostra che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e le perdite di cui si chiede il riporto sono esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo per porre in essere un’operazione di acquisizione con indebitamento, è possibile beneficiare della disapplicazione dell’art. 172 comma 7 del TUIR

Nel caso di specie, tale disapplicazione non viene riconosciuta perché si riscontrano vari elementi anomali rispetto alle tradizionali operazioni di MLBO.
Il maggiore elemento di criticità rilevato è rappresentato dalla circostanza che la società veicolo era partecipata dal medesimo socio unico che partecipava in misura totalitaria anche la società target. Pertanto, al termine dell’operazione, la situazione societaria è risultata esattamente identica a quella di partenza.

Il caso in esame è stato quindi qualificato come una operazione di “leveraged recapitalization” che consiste nell’anticipazione ai soci di una quota degli utili e del valore che si prevede la società target potrà generare in futuro. Una volta realizzati questi utili, i medesimi saranno destinati a copertura degli oneri finanziari conseguenti all’operazione di leverage anziché ai soci, che li avranno già percepiti.

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