MLBO con fusione inversa senza riporto di perdite e interessi se non si trasferisce il controllo della target
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 84, pubblicata ieri, non ha riconosciuto la disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, degli interessi passivi e dell’ACE ex art. 172 comma 7 del TUIR, con riferimento a una fusione inversa derivante da un’acquisizione con indebitamento (MLBO).
Nell’ambito delle operazioni di MLBO, la società veicolo generalmente non supera i limiti imposti dalla disposizione in commento, essendo neocostituita.
Tuttavia, secondo i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2016, se si dimostra che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e le perdite di cui si chiede il riporto sono esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo per porre in essere un’operazione di acquisizione con indebitamento, è possibile beneficiare della disapplicazione dell’art. 172 comma 7 del TUIR
Nel caso di specie, tale disapplicazione non viene riconosciuta perché si riscontrano vari elementi anomali rispetto alle tradizionali operazioni di MLBO.
Il maggiore elemento di criticità rilevato è rappresentato dalla circostanza che la società veicolo era partecipata dal medesimo socio unico che partecipava in misura totalitaria anche la società target. Pertanto, al termine dell’operazione, la situazione societaria è risultata esattamente identica a quella di partenza.
Il caso in esame è stato quindi qualificato come una operazione di “leveraged recapitalization” che consiste nell’anticipazione ai soci di una quota degli utili e del valore che si prevede la società target potrà generare in futuro. Una volta realizzati questi utili, i medesimi saranno destinati a copertura degli oneri finanziari conseguenti all’operazione di leverage anziché ai soci, che li avranno già percepiti.
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