Per le auto destinate alle controllate si applicano le regole «generali» di deducibilità
Con la risposta a interpello n. 107 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al trattamento, ai fini della deducibilità e della detraibilità IVA, dei costi sostenuti dalla capogruppo in relazione alle auto aziendali, acquistate per essere messe a disposizione delle controllate, e riaddebitati alle altre società del gruppo.
Sotto il profilo delle imposte sui redditi, le spese sostenute dalla società capogruppo non rientrano nella disciplina dell’art. 164 del TUIR, posto che nel caso prospettato le autovetture sono acquistate non per essere utilizzate quali beni strumentali dell’attività della capogruppo, bensì allo scopo di essere messe a disposizione delle società controllate.
Tali costi risulteranno quindi deducibili senza le limitazioni previste dall’art. 164 del TUIR (norma invece applicabile nei confronti delle società controllate, per le quali le autovetture loro assegnate dalla capogruppo costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa), bensì secondo la regola generale prevista dall’art. 109 comma 5 del TUIR.
Poiché si può ritenere che la capogruppo faccia un utilizzo esclusivo delle autovetture nell’esercizio d’impresa, è stata ammessa anche la detrazione integrale dell’IVA assolta sulle spese relative a tali veicoli, a condizione che non sussistano limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta.
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