Apposizione del visto di conformità «leggero» con controlli formali
Presuppone il riscontro della corrispondenza dei dati dichiarati alle risultanze della documentazione
Con la sentenza n. 2351 depositata ieri, la Cassazione ha fornito un’ampia disamina del reato di indebita compensazione (art. 10-quater comma 2 DLgs. 74/2000), con particolare riferimento alla condotta del professionista che appone il visto di conformità su dichiarazioni recanti crediti inesistenti. Si tratta del reato di chi non versa le somme dovute, usando in compensazione, ex art. 17 del DLgs n. 241/97, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
La Suprema Corte ha rilevato come la fattispecie, da un lato, individui, tra le possibili condotte di omissione del versamento delle somme dovute, quella attuata mediante l’utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti; ipotesi punita più gravemente per la sua specifica connotazione decettiva, funzionale
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