Stock option imponibili se si risulta titolari delle azioni
La risposta a interpello n. 168/2023, pubblicata ieri, riepiloga i criteri per la determinazione del lavoro dipendente in caso di assegnazione di stock option.
I redditi di lavoro dipendente derivanti dalle attribuzioni di azioni, trattandosi di compensi in natura, devono essere valorizzati secondo quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, che rimanda al “valore normale” di cui al precedente art. 9 del TUIR.
Al fine di determinare quale sia il momento in cui le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione devono considerarsi acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevare ai fini della tassazione in capo allo stesso, nella prassi dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che tale momento deve essere individuato nella data di assegnazione delle azioni che coincide con quella di esercizio dell’opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le eventuali annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 20 marzo 2001 n. 29, 12 dicembre 2007 n. 366 e circ. 9 settembre 2008 n. 54).
In merito alla base imponibile, si ricorda che le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR al momento dell’esercizio del diritto di opzione e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa.
Nel caso di specie, alla data di esercizio dell’opzione (22 novembre), i dipendenti non hanno acquisito la titolarità delle azioni che la società avrebbe assegnato in una data successiva (15 dicembre). Pertanto, rileva quest’ultima data ai fini dell’individuazione del valore normale dei titoli assegnati.
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