Split year convenzionale per il dipendente trasferito in Germania
Con risposta a interpello n. 170 di ieri, 26 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate esamina i criteri di territorialità in relazione al reddito percepito da un lavoratore dipendente di una società tedesca, in ipotesi di trasferimento all’estero in corso d’anno.
Nello specifico, il lavoratore si era trasferito in Germania effettuando l’iscrizione all’AIRE ad agosto ed era stato assunto dalla società tedesca a settembre dello stesso anno.
L’Agenzia evidenzia come il conflitto di residenza debba essere risolto invocando la clausola del frazionamento del periodo di imposta contenuta nel punto 3 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania.
A tal fine, va assunta come data spartiacque quella del cambio di domicilio con la conseguenza che, in linea di principio:
- l’Italia può esercitare la propria potestà impositiva fino alla data in cui è intervenuto il cambio del domicilio;
- la Germania può esercitare la propria pretesa impositiva dal giorno successivo.
Ne consegue che il reddito derivante dall’attività lavorativa svolta in Germania a partire da settembre è soggetto a tassazione in Germania in base a quanto previsto dall’art. 15 § 1 della Convenzione Italia-Germania; tale norma stabilisce, infatti, che le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente sono imponibili soltanto nello Stato di residenza, a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato (circostanza non verificata nel caso di specie).
Il reddito corrisposto per l’attività lavorativa svolta in Germania non deve quindi essere assoggettato a tassazione in Italia.
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