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Imponibili le pensioni erogate da un Ente internazionale a soggetti residenti

/ REDAZIONE

Mercoledì, 1 febbraio 2023

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Con la risposta a interpello n. 177 pubblicata ieri, 31 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono tassabili come redditi di lavoro dipendente gli emolumenti erogati da un Ente internazionale come trattamenti pensionistici, ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR. 

Nel caso di specie, un residente in Italia, dopo aver svolto attività di lavoro dipendente presso un Ente internazionale, percepisce dallo stesso un trattamento pensionistico.
L’Agenzia delle Entrate specifica che la stessa Convenzione istitutiva dell’Ente dispone che, con riferimento alle pensioni pagate dall’Ente al personale dopo la cessazione del servizio, non si applica l’esenzione dalle imposte nazionali sul reddito, normalmente prevista per gli emolumenti erogati dall’Ente ai dipendenti in servizio, anche se già assoggettati alla c.d. “tassa interna”: a nulla rileva, infatti, la particolare modalità di determinazione e di tassazione del contributo pensionistico che alimenta la pensione a carico del lavoratore, tassato direttamente dall’Ente internazionale.

Secondo la normativa nazionale, tali emolumenti pensionistici percepiti dal soggetto residente in Italia rientrano tra i redditi di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere, e concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo.

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