Deduzione forfetaria delle spese di trasporto trasferibile ai soci delle cooperative
Con la risposta a interpello n. 184 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità applicative della deduzione forfetaria riconosciuta alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci dall’art. 95 comma 4 del TUIR, nell’ipotesi in cui a beneficiarne sia una cooperativa.
Si ricorda che, in base alla citata disposizione, in luogo del criterio di deduzione analitica, alle suddette imprese viene consentito di dedurre i rimborsi delle spese sostenute in occasione delle trasferte dei propri dipendenti, per un importo giornaliero forfetario, da determinarsi al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a:
- 59,65 euro, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale;
- 95,80 euro, per le trasferte all’estero.
Secondo l’Agenzia, in forza dell’art. 62 della L. 342/2000, la parte della deduzione forfetaria che non trova capienza nel reddito della cooperativa può essere trasferita a tutti i soci lavoratori che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50 comma 1 lett. a) del TUIR). Tale facoltà deve essere riconosciuta anche ad una cooperativa di trasporti che abbia una struttura nella quale realizzi uno scambio mutualistico plurimo di produzione e lavoro (soci lavoratori dipendenti) e di servizi (soci lavoratori autonomi), limitatamente allo scambio mutualistico con i soci lavoratori dipendenti.
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