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Bancarotta fraudolenta patrimoniale senza tentativo

/ REDAZIONE

Giovedì, 2 febbraio 2023

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La Cassazione, nella sentenza n. 3984/2023, ha affermato che non è configurabile il tentativo di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Tale fattispecie, infatti, è un reato di pericolo (seppur concreto) che si perfeziona con la sola esposizione a rischio del bene protetto (rappresentato dall’interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell’imprenditore), rispetto al quale l’effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale risulta essere un evento irrilevante.

Ne consegue la logica impossibilità di configurare, anche solo in astratto, un tentativo di bancarotta e, con esso, una desistenza volontaria rispetto a un evento (l’effettivo pregiudizio risentito dai creditori) irrilevante ai fini del perfezionamento del reato.

A fronte di ciò, la bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione – che ricomprende tutte le ipotesi in cui la sottrazione del bene avvenga attraverso la realizzazione di negozi giuridici, formalmente legittimi, ma funzionalmente diretti a impedire o, comunque, a rendere difficoltosa l’apprensione da parte del curatore – si perfeziona con la realizzazione della condotta dissimulatoria senza che rilevi:
- la natura dell’atto posto in essere;
- l’effettivo conseguimento del risultato;
- la possibilità di recupero del bene attraverso l’esercizio delle azioni riconosciute alla curatela, il cui esito, eventualmente positivo, rappresenterebbe solo un posterius, equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto.

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