Responsabilità solidale di chi affitta l’azienda per i debiti dell’affittuario
Alla retrocessione dell’azienda affittata troverebbe applicazione l’art. 2560 c.c.
Con l’ordinanza n. 4248, depositata ieri, la Cassazione, in continuità con un precedente del 2017, ha statuito che, in caso di retrocessione dell’azienda affittata, si ritrasferisce al concedente solo la parte del rapporto relativa alle prestazioni ineseguite da entrambi i contraenti, mentre i “meri debiti” rimangono in capo all’affittuario, ferma restando la possibilità di applicare l’art. 2560 comma 2 c.c., che prevede, per la cessione d’azienda, la responsabilità solidale del cessionario.
È utile ricordare che, con l’affitto di azienda, l’affittuario subentra nei contratti stipulati dal concedente per la durata dell’affitto (art. 2558 comma 3 c.c.), analogamente a quanto si verifica in caso di cessione d’azienda.
Per quanto ...
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