Con l’esonero della quota IVS aumenta l’imponibile fiscale
L’impatto dell’agevolazione viene limitato dall’incremento della base imponibile fiscale e quindi dell’IRPEF dovuta
L’art. 1 comma 281 della L. 197/2022 ha rinnovato e modificato per l’anno 2023 l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore, previsto per il 2022 dall’art. 1 comma 121 della L. 234/2021. In pratica, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i contributi sono temporaneamente ridotti:
- del 2% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima;
- del 3% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato del rateo di tredicesima.
Dall’agevolazione rimangono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Indipendentemente dalla fascia di riferimento, ...
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