Nella scissione totale dichiarazione dei redditi della scissa a cura della designata
La designazione della beneficiaria deve essere riportata nell’atto di scissione
Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data da cui decorrono gli effetti fiscali della scissione, sono adempiuti (art. 173 comma 12 di TUIR):
- in caso di scissione parziale, dalla scissa medesima;
- in caso di scissione totale, dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.
Per quanto concerne gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi della scissa, relativa ai periodi di imposta ante scissione, i cui termini di presentazione scadono successivamente all’efficacia giuridica della scissione, il principio sancito dall’art. 173 comma 12 del TUIR implica che:
- nel caso di scissione parziale, il soggetto obbligato rimane la scissa;
- nel caso di scissione totale, il soggetto obbligato
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