Comunicazioni finanziarie anche per l’attività di ricezione e trasmissione di ordini di investimento
Con la risposta a interpello n. 225, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la sussistenza degli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria in capo a una società di investimento la cui attività è limitata alla ricezione e alla trasmissione degli ordini ricevuti da controparti qualificate (banche, assicurazioni ed entità di investimento), senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.
Viene ribadito che nell’ambito delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari rientra qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela. Alla nozione di “rapporto” sono riconducibili “tutte le attività aventi carattere continuativo – con ciò intendendo un riferimento temporale congruo – esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest’ultimo un «complesso di scambio» all’interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo” (circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2007, § 3).
Il medesimo documento di prassi aveva anche precisato che i soggetti obbligati alle comunicazioni finanziarie (come individuati nell’Allegato n. 3 al provv. 22 dicembre 2005) sono tenuti a comunicare anche i rapporti di cui siano titolari altri intermediari finanziari, fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile (come nel caso, ad esempio, dei conti reciproci interbancari, compresi quelli in divisa). Nel caso specifico, restano fermi gli obblighi comunicativi in discorso atteso che le operazioni di investimento e disinvestimento risultano eseguite sulla base di rapporti strutturati con gli intermediari coinvolti.
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