Integrato il presupposto oggettivo dell’IVA se non si chiede la restituzione di un deposito cauzionale
Se un soggetto passivo rinuncia a chiedere la restituzione di un deposito cauzionale definito nel contratto di affitto a fronte dell’impegno della controparte a rinunciare a ogni pretesa, è integrato il presupposto oggettivo dell’IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72.
Il principio emerge dalla lettura della risposta a interpello n. 232 di ieri, con cui l’Agenzia delle Entrate, analizzando le specifiche pattuizioni contrattuali di due società, ravvisa l’esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di uno dei due soggetti (che si astiene dall’esecuzione del contratto e dall’agire in sede esecutiva) e la rinuncia dell’altro soggetto a chiedere la somma versata a titolo di deposito cauzionale.
Ne consegue che l’ammontare trattenuto sulla base dell’accordo transattivo in parola è da assoggettare a IVA.
Poiché il soggetto prestatore non ha emesso fattura per certificare l’operazione posta in essere in relazione alle somme trattenute, spetta alla controparte assolvere agli obblighi di regolarizzazione ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
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