Operative le agevolazioni per la cessione delle piccole aziende cooperative
Il DM 17 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, definisce le modalità di attuazione delle agevolazioni per il trasferimento, ai lavoratori, di aziende relative a piccole società cooperative, previste dall’art. 1 comma 272 della L. 178/2020.
La norma citata dispone che, nei casi di cessione di aziende relative a piccole società cooperative, costituite in forma di società cooperativa da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le aziende stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, trovano applicazione:
- l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di aziende o di quote sociali di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90;
- le agevolazioni per il trasferimento di aziende di cui all’art. 58 del TUIR.
Si ricorda che l’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o rami di esse o di quote sociali, attuati a favore dei discendenti e/o del coniuge del donante/defunto, mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito, costituzione di vincoli di destinazione o patti di famiglia (art. 768-bis ss. c.c.), a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o mantengano il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
Inoltre, per quanto riguarda l’imposizione diretta, l’art. 58 del TUIR dispone che il trasferimento d’azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze nel caso in cui l’azienda venga assunta dai cessionari ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa (donante).
Il decreto attuativo di tale disciplina (che avrebbe dovuto essere emesso entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021), è stato, finalmente, pubblicato ieri e stabilisce, per quanto concerne l’imposta sulle successioni e donazioni, che l’esenzione trova applicazione a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione in proposito.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941